Art. 10
LEGGE 7 gennaio 1929, n. 4
In vigore dal 29 gen 1929
Per le contravvenzioni relative ai tributi dovuti da enti forniti di personalità giuridica, eccettuati lo Stato, le provincie, i comuni e gli altri enti pubblici, qualora sia pronunciata condanna contro chi ne abbia la rappresentanza o sia con essi in rapporto di dipendenza, gli enti predetti sono obbligati, in caso di insolvibilità del condannato, al pagamento di una somma pari all'ammontare dell'ammenda inflitta.
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