Art. 14

LEGGE 7 gennaio 1929, n. 4

In vigore dal 10 apr 1956
Per le contravvenzioni prevedute nell' articolo precedente, quando il colpevole non abbia esercitato la facoltà ivi stabilita, e per ogni altra contravvenzione, per la quale la legge stabilisce soltanto la pena dell'ammenda, il colpevole è ammesso a fare domanda di oblazione. La domanda di oblazione è irrevocabile e può essere fatta in qualunque stato del procedimento, ma prima che il decreto di condanna sia divenuto esecutivo e, quando sia stata fatta opposizione, prima dell'apertura del dibattimento innanzi l'autorità giudiziaria di primo grado. La domanda di oblazione può essere respinta avuto riguardo alla particolare gravità del fatto o alla personalità del contravventore.
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LEGGE 7 gennaio 1929, n. 4 (Art. 14 Norme generali per la repressione delle violazioni delle leggi finanziarie) — Testo vigente | Portale Normativo