Art. 20
In vigore dal 31 dic 2025
ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 30 DICEMBRE 1999, N. 507
(13)
14
---------------
AGGIORNAMENTO (13)
Il D.Lgs. 5 novembre 2024, n. 173 ha disposto (con l'art. 101, comma 2, lettera a)) l'abrogazione dell' "limitatamente alle parole «e quelle che prevedono ogni altra violazione di dette leggi»".
Ha inoltre disposto (con l'art. 102, comma 1) che "Le disposizioni del presente testo unico si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2026".
---------------
AGGIORNAMENTO (14)
Il D.L. 31 dicembre 2025, n. 200, nel modificare l'art. 102, comma 1 del D.Lgs. 5 novembre 2024, n. 173, ha conseguentemente disposto (con l', comma 1) che l'abrogazione dell' "limitatamente alle parole «e quelle che prevedono ogni altra violazione di dette leggi»", disposta dall'art. 101, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 173/2024 medesimo, decorre dal 1° gennaio 2027.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1929-01-07;4#art-20