Art. 23

LEGGE 7 gennaio 1929, n. 4

In vigore dal 8 ago 1982
ARTICOLO ABROGATO DAL D.L. 10 LUGLIO 1982, N. 429, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 07 AGOSTO 1982, N. 516
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LEGGE 7 gennaio 1929, n. 4 (Art. 23 Norme generali per la repressione delle violazioni delle leggi finanziarie) — Testo vigente | Portale Normativo