Art. 23
LEGGE 7 gennaio 1929, n. 4
In vigore dal 8 ago 1982
ARTICOLO ABROGATO DAL D.L. 10 LUGLIO 1982, N. 429, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 07 AGOSTO 1982, N. 516
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1929-01-07;4#art-23