Art. 21
LEGGE 7 gennaio 1929, n. 4
In vigore dal 29 nov 1984
La cognizione dei reati preveduti dalle leggi finanziarie spetta:
1) al pretore quando si tratti di reati per i quali è stabilita la sola pena della multa o dell'ammenda;
2) al tribunale in ogni altro caso
.
Il tribunale è altresì competente a conoscere delle contravvenzioni indicate nel n. 1, quando, contro il decreto di condanna pronunciato dall'intendente, sia stata proposta opposizione. (3)
La competenza per territorio è determinata dal luogo dove il reato è accertato.
COMMA ABROGATO DAL D.L. 10 LUGLIO 1982, N. 429, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 07 AGOSTO 1982, N. 516.
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