Art. 25
LEGGE 7 gennaio 1929, n. 4
In vigore dal 29 gen 1929
Non si può procedere, tranne che nei casi indicati dalle singole leggi finanziarie, al sequestro dei libri prescritti dal Codice di commercio e di quegli altri che, secondo gli usi commerciali, servono all'esercizio del commercio o dell'industria.
La precedente disposizione non si applica alle violazioni delle leggi finanziarie che costituiscono delitto.
L'autorità procedente può in ogni caso far eseguire copia dei libri a spese del contribuente, ovvero apporre nelle parti, che interessano l'accertamento della violazione, la propria firma o sigla, munita della data e del bollo di ufficio; può altresì adottare le cautele atte ad impedire che i libri stessi siano alterati o sottratti.
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