Art. 30

LEGGE 7 gennaio 1929, n. 4

In vigore dal 29 gen 1929
L'accertamento delle violazioni delle disposizioni contenute nelle leggi finanziarie, le quali costituiscono reato, spetta: 1° agli ufficiali ed agli agenti della polizia tributaria; 2° agli ufficiali ed agenti della polizia giudiziaria ordinaria.
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