Art. 16

LEGGE 7 gennaio 1929, n. 4

In vigore dal 29 gen 1929
Per le contravvenzioni prevedute dalle leggi finanziarie la prescrizione estingue il reato col decorso di anni tre.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1929-01-07;4#art-16

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
LEGGE 7 gennaio 1929, n. 4 (Art. 16 Norme generali per la repressione delle violazioni delle leggi finanziarie) — Testo vigente | Portale Normativo