Art. 13

LEGGE 7 gennaio 1929, n. 4

In vigore dal 29 gen 1929
Per le contravvenzioni punibili con la sola pena dell'ammenda, non superiore nel massimo a lire mille, il colpevole è ammesso a pagare, nell'atto della contestazione della contravvenzione, una somma a favore dello Stato pari complessivamente all'ammontare del tributo e della sopratassa e del sesto del massimo dell'ammenda stabilita dalla legge. Il pagamento estingue il reato e non si fa luogo alla compilazione del processo verbale della contravvenzione.
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