Art. 13
LEGGE 7 gennaio 1929, n. 4
In vigore dal 29 gen 1929
Per le contravvenzioni punibili con la sola pena dell'ammenda, non superiore nel massimo a lire mille, il colpevole è ammesso a pagare, nell'atto della contestazione della contravvenzione, una somma a favore dello Stato pari complessivamente all'ammontare del tributo e della sopratassa e del sesto del massimo dell'ammenda stabilita dalla legge.
Il pagamento estingue il reato e non si fa luogo alla compilazione del processo verbale della contravvenzione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1929-01-07;4#art-13