Art. 42

LEGGE 7 gennaio 1929, n. 4

In vigore dal 10 apr 1969
Ordinato il dibattimento, se l'opponente si presenta, il decreto di condanna è revocato di diritto, fermi rimanendo, peraltro, gli atti compiuti dall'intendente a garenzia della esecuzione per gli effetti civili.
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LEGGE 7 gennaio 1929, n. 4 (Art. 42 Norme generali per la repressione delle violazioni delle leggi finanziarie) — Testo vigente | Portale Normativo