Art. 42

In vigore dal 10 apr 1969
Ordinato il dibattimento, se l'opponente si presenta, il decreto di condanna è revocato di diritto, fermi rimanendo, peraltro, gli atti compiuti dall'intendente a garenzia della esecuzione per gli effetti civili. 3 -------------- AGGIORNAMENTO (3) La Corte Costituzionale con sentenza 27 marzo - 3 aprile 1969, n. 60 (in G.U. 1ª s.s. 09/04/1969, n. 91) ha dichiarato, in applicazione del disposto dell' della legge 11 marzo 1953, n. 87, l'illegittimità costituzionale del presente articolo.
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