Art. 42 · LEGGE 7 gennaio 1929, n. 4

Art. 42

LEGGE 7 gennaio 1929, n. 4

In vigore dal 10 apr 1969
Ordinato il dibattimento, se l'opponente si presenta, il decreto di condanna è revocato di diritto, fermi rimanendo, peraltro, gli atti compiuti dall'intendente a garenzia della esecuzione per gli effetti civili.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1929-01-07;4#art-42