Art. 44

LEGGE 7 gennaio 1929, n. 4

In vigore dal 10 apr 1969
In quanto non sia diversamente stabilito dalla presente legge, si applicano, per il procedimento penale innanzi all'intendente di finanza, le disposizioni del Codice di procedura penale, e il decreto di condanna pronunciato dall'intendente è equiparato, per ogni effetto, al decreto pronunciato dal pretore.
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