Art. 44

In vigore dal 10 apr 1969
In quanto non sia diversamente stabilito dalla presente legge, si applicano, per il procedimento penale innanzi all'intendente di finanza, le disposizioni del Codice di procedura penale, e il decreto di condanna pronunciato dall'intendente è equiparato, per ogni effetto, al decreto pronunciato dal pretore. 3 -------------- AGGIORNAMENTO (3) La Corte Costituzionale con sentenza 27 marzo - 3 aprile 1969, n. 60 (in G.U. 1ª s.s. 09/04/1969, n. 91) ha dichiarato, in applicazione del disposto dell' della legge 11 marzo 1953, n. 87, l'illegittimità costituzionale del presente articolo.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1929-01-07;4#art-44

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo