Art. 51
LEGGE 7 gennaio 1929, n. 4
In vigore dal 10 apr 1969
Quando il pagamento della somma fissata per l'oblazione sia stato eseguito, l'intendente di finanza, nel caso indicato nel n. 2 del precedente articolo, ne dà partecipazione al procuratore del Re presso il tribunale competente per il giudizio.
La estinzione del reato è dichiarata con sentenza pronunciata in Camera di consiglio.
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