Art. 51
51 / 63In vigore dal 10 apr 1969
Quando il pagamento della somma fissata per l'oblazione sia stato eseguito, l'intendente di finanza, nel caso indicato nel n. 2 del precedente articolo, ne dà partecipazione al procuratore del Re presso il tribunale competente per il giudizio.
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La estinzione del reato è dichiarata con sentenza pronunciata in Camera di consiglio.
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AGGIORNAMENTO (3)
La Corte Costituzionale con sentenza 27 marzo - 3 aprile 1969, n. 60 (in G.U. 1ª s.s. 09/04/1969, n. 91) ha dichiarato, in applicazione del disposto dell' della legge 11 marzo 1953, n. 87, l'illegittimità costituzionale dell', comma 1 "limitatamente al riferimento al n. 2".
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1929-01-07;4#art-51