Art. 46

LEGGE 7 gennaio 1929, n. 4

In vigore dal 29 gen 1929
Sono competenti a provvedere sulla domanda di oblazione: 1° i capi degli uffici esecutivi incaricati della contabilità della contravvenzione se il massimo della pena dell'ammenda, stabilita dalla legge, non sia superiore a lire mille; 2° l'intendente di finanza per ogni altra contravvenzione. La domanda deve essere corredata della quietanza comprovante il pagamento del tributo e, ove del caso, da un certificato del cancelliere, che attesti l'ammontare delle spese del procedimento dinnanzi all'autorità giudiziaria ordinaria.
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