Art. 39

LEGGE 7 gennaio 1929, n. 4

In vigore dal 10 apr 1969
Il decreto dell'intendente di finanza è notificato, nelle forme stabilite dal Codice di procedura penale, al condannato per mezzo di ufficiale giudiziario o dei messi esattoriali od anche del messo comunale o di un agente autorizzato degli uffici finanziari esecutivi. La copia del decreto da notificare contiene il precetto all'imputato di pagare nel termine di giorni 15 dal giorno della notificazione l'ammontare dell'ammenda inflitta e delle spese, salvo che nello stesso termine egli non faccia opposizione al decreto. Copia del decreto è inoltre notificata alle persone e agli enti, dei quali sia stata dichiarata la responsabilità civile per il pagamento dell'ammenda.
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