Art. 43
43 / 63In vigore dal 10 apr 1969
L'esecuzione del decreto di condanna è promossa dall'intendente di finanza.
In caso di insolvibilità del condannato e, ove del caso, delle persone o degli enti indicati negli , la conversione della pena dell'ammenda in quella dell'arresto del contravventore è eseguita dal procuratore del Re, su richiesta dell'intendente di finanza.
Dopo tale richiesta cessa la competenza dell'intendente di finanza per quanto concerne la esecuzione del decreto di condanna.
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AGGIORNAMENTO (3)
La Corte Costituzionale con sentenza 27 marzo - 3 aprile 1969, n. 60 (in G.U. 1ª s.s. 09/04/1969, n. 91) ha dichiarato, in applicazione del disposto dell' della legge 11 marzo 1953, n. 87, l'illegittimità costituzionale del presente articolo.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:legge:1929-01-07;4#art-43