Art. 36
LEGGE 9 luglio 1908, n. 445
In vigore dal 14 ago 1908
Salvo il disposto dell' della leggo 31 marzo 1904, n. 140, e dell'art. 34 della presente, e ferma in queste parti l'applicazione delle tasse di bollo ed ipotecarie, secondo le norme vigenti, sono estese a favore della Cassa provinciale di credito agrario, per la Basilicata, le disposizioni contenute nell' della legge 29 marzo 1906, n. 100, pel credito agrario in Sicilia.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1908-07-09;445#art-36