Art. 36

LEGGE 9 luglio 1908, n. 445

In vigore dal 14 ago 1908
Salvo il disposto dell' della leggo 31 marzo 1904, n. 140, e dell'art. 34 della presente, e ferma in queste parti l'applicazione delle tasse di bollo ed ipotecarie, secondo le norme vigenti, sono estese a favore della Cassa provinciale di credito agrario, per la Basilicata, le disposizioni contenute nell' della legge 29 marzo 1906, n. 100, pel credito agrario in Sicilia.
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LEGGE 9 luglio 1908, n. 445 (Art. 36 Sui provvedimenti per la Basilicata e la Calabria) — Testo vigente | Portale Normativo