Art. 35

LEGGE 9 luglio 1908, n. 445

In vigore dal 14 ago 1908
I ricorsi, i documenti, gli estratti catastali, i certificati ipotecari e tutti gli altri atti che possono occorrere pel funzionamento della Cassa anzidetta, anche per comprovare la proprietà, la libertà ed il valore degl'immobili offerti alla Cassa in garanzia delle operazioni di anticipazioni, saranno stesi in carta libera e rilasciati gratuitamente dai pubblici uffici, quando siano richiesti dalla Direzione della Cassa.
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LEGGE 9 luglio 1908, n. 445 (Art. 35 Sui provvedimenti per la Basilicata e la Calabria) — Testo vigente | Portale Normativo