Art. 37

LEGGE 9 luglio 1908, n. 445

In vigore dal 14 ago 1908
Nei comuni della Basilicata, maggiormente infestati dalla malaria, saranno distribuiti annualmente prodotti chinacei fino alla concorrenza del valore di L. 40,000, la qual somma verrà prelevata dal capitolo del bilancio del Ministero delle finanze riguardante i sussidi per diminuire le cause della malaria.
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LEGGE 9 luglio 1908, n. 445 (Art. 37 Sui provvedimenti per la Basilicata e la Calabria) — Testo vigente | Portale Normativo