Art. 41

LEGGE 9 luglio 1908, n. 445

In vigore dal 19 feb 1924
I comuni della Calabria, che, anteriormente alla data della pubblicazione della legge 25 giugno 1906, n. 255, abbiano contratto mutui per condutture di acque potabili, i cui lavori fossero in corso di esecuzione alla stessa data, avranno diritto per le annualità dei mutui suddetti, non ancora pagate a tutto il 1906, al sussidio assegnato dal secondo comma della legge medesima, in ragione della metà degli interessi e della quota di ammortamento. Il termine di cinque anni indicato nel secondo comma dell' della legge anzidetta è prorogato di cinque anni. (7) (14)
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LEGGE 9 luglio 1908, n. 445 (Art. 41 Sui provvedimenti per la Basilicata e la Calabria) — Testo vigente | Portale Normativo