Art. 43
LEGGE 9 luglio 1908, n. 445
In vigore dal 14 ago 1908
Al pagamento del concorso dello Stato nei mutui contratti dai comuni della Calabria per fornirsi di acqua potabile di cui al secondo comma del citato ed all' della presente legge, sarà provveduto mediante apposito stanziamento da fissarsi, per orni esercizio finanziario a decorrere da quello 1908-909, con la legge annuale del bilancio.
Il periodo di ammortamento dei mutui che saranno contratti dai Comuni stessi, non potrà essere mai inferiore ai 35 anni.
Per l'esercizio finanziario 1908-909 lo stanziamento, per provvedere alla spesa di cui al primo comma del presente articolo, è fissato in L. 100,000, con prelevamento per L. 50,000 dal fondo di riserva, inscritto al capitolo 254 del bilancio del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio medesimo.
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