Art. 40

LEGGE 9 luglio 1908, n. 445

In vigore dal 14 ago 1908
È autorizzata la maggiore spesa di 500,000 lire in aumento a quella di L. 1,500,000 di cui all', lettera c) della legge 29 dicembre 1907, n. 810. Tale somma sarà prelevata, salvo a reintegrarla in caso di necessità, dall'assegnazione fatta con l' della legge 25 giugno 1906, n. 255, trasportando la somma stessa nello esercizio 1908-909, dal conto residui del relativo capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno al conto residui del capitolo apposito del bilancio del Ministero dei lavori pubblici.
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LEGGE 9 luglio 1908, n. 445 (Art. 40 Sui provvedimenti per la Basilicata e la Calabria) — Testo vigente | Portale Normativo