Art. 7
LEGGE 9 luglio 1908, n. 445
In vigore dal 14 ago 1908
Il limite massimo del premio di costruzione che il Ministero di agricoltura, industria e commercio potrà assegnare ai proprietari delle case coloniche, costruite dopo la pubblicazione della legge 31 marzo 1904, n. 140, di cui all'art. 34 di detta legge, è elevato a L. 1500, fermo rimanendo il relativo stanziamento in bilancio autorizzato al n. 6 della tabella A allegata alla legge medesima
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