Art. 3

LEGGE 9 luglio 1908, n. 445

In vigore dal 14 ago 1908
Le somme percette dallo Stato, dalla pubblicazione della legge 31 marzo 1901, n. 140, per fitti e prezzi di cessione dei beni di cui all'art. 2, n. 2, della legge stessa, vorranno corrisposte, al netto delle spese d'amministrazione, alla Cassa provinciale di credito agrario, la quale sarà, senz'altro, surrogata nei diritti, dello Stato verso i terzi. Durante il tempo in cui i beni suddetti rimangono in possesso della cassa, lo Stato rimborserà alla medesima, l'ammontare dell'imposta fondiaria erariale, elio questa avrà annualmente pagata per i beni da essa amministrati.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1908-07-09;445#art-3

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo