Art. 8

LEGGE 9 luglio 1908, n. 445

In vigore dal 14 ago 1908
La spesa delle ispezioni tecniche, per il taglio generale o parziale dei boschi vincolati di proprietà privata, di cui all'ultimo comma dell' della legge 31 marzo 1904, n. 140, è a carico dello Stato
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LEGGE 9 luglio 1908, n. 445 (Art. 8 Sui provvedimenti per la Basilicata e la Calabria) — Testo vigente | Portale Normativo