Art. 10
LEGGE 9 luglio 1908, n. 445
In vigore dal 14 ago 1908
È autorizzata la spesa di L. 9,000,000 per la costruzione di strade nazionali in Basilicata.
Alla medesima sarà provveduto:
a) per L. 5,800,000 mediante il trasporto di L. 2,000,000 dai fondi concessi dalla legge 3 luglio 1902, n. 297, per le strade provinciali nn. 20 e 55 (dipendenti dalla legge 30 maggio 1875, n. 2521) e 117 (dipendente dalla legge 23 luglio 1881, n. 333), e di L 3,800,000 dai fondi accordati dalla legge 31 marzo 1904, n. 140, per la costruzione di strale provinciali sovvenute;
b) per L 3,200,000 con un nuovo stanziamento da inscriversi nella parte straordinaria degli stati di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici.
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