Art. 14

LEGGE 9 luglio 1908, n. 445

In vigore dal 14 ago 1908
La somma di L.900,000 concessa al n. 6 della tabella annessa alla legge 31 marzo 1904, n. 140, por le spese del commissariato civile di Basilicata, è ridotta a L. 765,000.
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LEGGE 9 luglio 1908, n. 445 (Art. 14 Sui provvedimenti per la Basilicata e la Calabria) — Testo vigente | Portale Normativo