Art. 23

LEGGE 9 luglio 1908, n. 445

In vigore dal 25 lug 1909
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 25 GIUGNO 1909, N. 422
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LEGGE 9 luglio 1908, n. 445 (Art. 23 Sui provvedimenti per la Basilicata e la Calabria) — Testo vigente | Portale Normativo