Art. 25
LEGGE 9 luglio 1908, n. 445
In vigore dal 14 ago 1908
Il prefetto nella sua qualità di commissario:
1° dispone lo studio e la compilazione dei progetti di tutte le opere pubbliche e dei rimboschimenti da eseguirai in Basilicata, valendosi a tal fine del personale del genio civile e di quello forestale, i quali procederanno di accordo in tutto quanto riguarda la sistemazione idraulica forestale ed il rimboschimento dei bacini montani;
2° invigila sulla gestione dei lavori e provvede al relativo servizio per mezzo dell'ufficio amministrativo posto alla sua dipendenza;
3° esercita infine tutte le altre attribuzioni che gli sono deferite dalla legge.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1908-07-09;445#art-25