Art. 25

LEGGE 9 luglio 1908, n. 445

In vigore dal 14 ago 1908
Il prefetto nella sua qualità di commissario: 1° dispone lo studio e la compilazione dei progetti di tutte le opere pubbliche e dei rimboschimenti da eseguirai in Basilicata, valendosi a tal fine del personale del genio civile e di quello forestale, i quali procederanno di accordo in tutto quanto riguarda la sistemazione idraulica forestale ed il rimboschimento dei bacini montani; 2° invigila sulla gestione dei lavori e provvede al relativo servizio per mezzo dell'ufficio amministrativo posto alla sua dipendenza; 3° esercita infine tutte le altre attribuzioni che gli sono deferite dalla legge.
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LEGGE 9 luglio 1908, n. 445 (Art. 25 Sui provvedimenti per la Basilicata e la Calabria) — Testo vigente | Portale Normativo