Art. 32
LEGGE 9 luglio 1908, n. 445
In vigore dal 14 ago 1908
Le somme complessive degli stanziamenti annuali, risultanti dalla tabella A, annessa alla presente legge, rimarranno invariate. Potrà però essere variato il riparto di tali somme fra le diverse categorie di lavoro, in conformità al programma di cui nel precedente articolo.
Le somme, che per una o più categorie di lavori fossero stanziate in meno in uno o più esercizi si dovranno reintegrare negli esercizi successivi.
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