Art. 26
LEGGE 9 luglio 1908, n. 445
In vigore dal 14 ago 1908
Il Consiglio del commissariato è presieduto dal prefetto o da chi ne fa le veci, ed è composto:
a) dell'ingegnere-capo del genio civile;
b) dell'intendente di finanza;
c) dell'ispettore forestale;
d) di un rappresentante della provincia o di un supplente, eletti dal Consiglio provinciale;
e) del presidente della Camera di commercio di Potenza;
f) del capo dell'ufficio amministrativo del commissariato;
g) di un agricoltore e di un esperto in silvicoltura, nominati dal Ministero di agricoltura, industria e commercio.
I membri a scelta ed elettivi del Consiglio del commissariato durano in carica due anni e possino essere riconfermati.
Il medico provinciale interverrà nelle sedute in cui si debbono trattare materie attinenti alla igiene ed avrà voto consultivo.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1908-07-09;445#art-26