Art. 26

LEGGE 9 luglio 1908, n. 445

In vigore dal 14 ago 1908
Il Consiglio del commissariato è presieduto dal prefetto o da chi ne fa le veci, ed è composto: a) dell'ingegnere-capo del genio civile; b) dell'intendente di finanza; c) dell'ispettore forestale; d) di un rappresentante della provincia o di un supplente, eletti dal Consiglio provinciale; e) del presidente della Camera di commercio di Potenza; f) del capo dell'ufficio amministrativo del commissariato; g) di un agricoltore e di un esperto in silvicoltura, nominati dal Ministero di agricoltura, industria e commercio. I membri a scelta ed elettivi del Consiglio del commissariato durano in carica due anni e possino essere riconfermati. Il medico provinciale interverrà nelle sedute in cui si debbono trattare materie attinenti alla igiene ed avrà voto consultivo.
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