Art. 24
LEGGE 9 luglio 1908, n. 445
In vigore dal 14 ago 1908
Le funzioni di commissario civile per le opere pubbliche ed i rimboschimenti in Basilicata, di cui nel titolo VII della legge 31 marzo 1904, n. 140, sono esercitate dal prefetto di Potenza, coadiuvato dal Consiglio del commissariato e da un ufficio amministrativo.
Nei casi di assenza o di impedimento del prefetto esse spettano al funzionario che ne fa le veci.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1908-07-09;445#art-24