Art. 24 · LEGGE 9 luglio 1908, n. 445

Art. 24

LEGGE 9 luglio 1908, n. 445

In vigore dal 14 ago 1908
Le funzioni di commissario civile per le opere pubbliche ed i rimboschimenti in Basilicata, di cui nel titolo VII della legge 31 marzo 1904, n. 140, sono esercitate dal prefetto di Potenza, coadiuvato dal Consiglio del commissariato e da un ufficio amministrativo. Nei casi di assenza o di impedimento del prefetto esse spettano al funzionario che ne fa le veci.
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