Art. 15

LEGGE 9 luglio 1908, n. 445

In vigore dal 14 ago 1908
Gli stanziamenti da inscriversi nella parte straordinaria degli stati di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici, negli esercizi finanziari dal 1908-909 al 1922-923 relativi alle opere pubbliche della Basilicata, autorizzati dalla presente legge e da quelle anteriori, sono determinati in conformità dell'annessa tabella A, che sostituisce quella F, allegata alla legge 31 marzo 1904, n. 140.
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