Art. 17
LEGGE 9 luglio 1908, n. 445
In vigore dal 14 ago 1908
Ai Comuni contemplati nella tabella E, annessa alla legge 31 marzo 1904, n. 140, sono aggiunti:
a) per il risanamento degli abitati, il comun di Potenza;
b) per il consolidamento delle frane, i comuni di Carbone, Noepoli, Rapolla, Sarconi, Tolve, Tricarico, Venosa e Sasso Castalda.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1908-07-09;445#art-17