Art. 17 · LEGGE 9 luglio 1908, n. 445

Art. 17

LEGGE 9 luglio 1908, n. 445

In vigore dal 14 ago 1908
Ai Comuni contemplati nella tabella E, annessa alla legge 31 marzo 1904, n. 140, sono aggiunti: a) per il risanamento degli abitati, il comun di Potenza; b) per il consolidamento delle frane, i comuni di Carbone, Noepoli, Rapolla, Sarconi, Tolve, Tricarico, Venosa e Sasso Castalda.
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