Art. 31

LEGGE 9 luglio 1908, n. 445

In vigore dal 14 ago 1908
I lavori sono eseguiti secondo l'ordine stabilito nel piano regolatore di massima, di cui all'art. 94 della legge 31 marzo 1904 n. 140. L'ufficio del genio civile e l'ispezione forestale preparano annualmente d'accordo e presentano al commissario il programma dei lavori da compiersi nell'anno successivo, proponendo pure quelle modificazioni al piano regolatore che ritengano eventualmente necessarie. Il programma, dopo l'esame ed il parere del Consiglio di Commissariato, è trasmesso al Ministero dei lavori pubblici il quale l'approva sentito, per la parte attinente al regime ed al servizio forestale, il Ministero di agricoltura, industria e commercio.
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LEGGE 9 luglio 1908, n. 445 (Art. 31 Sui provvedimenti per la Basilicata e la Calabria) — Testo vigente | Portale Normativo