Art. 29

LEGGE 9 luglio 1908, n. 445

In vigore dal 14 ago 1908
L'ufficio amministrativo del commissariato è composto d'impiegati dei Ministeri dei lavori pubblici e di agricoltura, industria e commercio, e, in quanto occorra, dell'Amministrazione provinciale dell'interno. Esso compie altresì per quanto riguarda le opere e gli oggetti contemplati nella legge 31 marzo 1904, n. 140 e nella presente, quei servizi che, secondo le norme vigenti, spetterebbero all'ufficio di prefettura.
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LEGGE 9 luglio 1908, n. 445 (Art. 29 Sui provvedimenti per la Basilicata e la Calabria) — Testo vigente | Portale Normativo