Art. 38
LEGGE 9 luglio 1908, n. 445
In vigore dal 14 ago 1908
È autorizzata la maggiore spesa di L. 2,100,000 in aumento alla somma di L. 3.465,000 concessa dalla legge 25 giugno 1906, n. 255, per lavori di frane minaccianti gli abitati delle Calabrie.
Agli abitati inscritti nella tabella G della legge sopraddetta sono aggiunti i seguenti:
a) in provincia di Catanzaro: Dinami;
b) in provincia di Cosenza: Calopezzati, Campana, Cariati, Castiglione Cosentino, Lungro, Pedace, Pietrapaola, San Vincenzo La Costa (frazione San Sisto);
c) in provincia di Reggio Calabria: Camini, Caridà, Laganadi (frazione di San Giorgio), Maropati, Portigliola, Reggio Calabria (frazioni Orti e Vito Superiore), Sambatello e sue frazioni di Minitti e San Giovanni, Santa Eufemia di Aspromonte, San Roberto e frazione San Peri, Scido, Seminara, Staiti, Terranova Sappo Minulio (frazione Scroforio).
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1908-07-09;445#art-38