Art. 42

LEGGE 9 luglio 1908, n. 445

In vigore dal 14 ago 1908
I sussidi, che sulla somma di L. 1,000,000 concessa dall'ultimo comma dell' della legge 25 giugno 1906, n. 255, saranno corrisposti ai comuni della Calabria, che al 27 giugno 1906 non abbiano ancora estinto totalmente le passività incontrate per condutture d'acqua potabile compiute prima della stessa data, dovranno dai Comuni stessi essere impiegate nell'estinzione delle passività suddette, ovvero nell'esecuzione di opere pubbliche di riconosciuta utilità. L'importare di ognuno di tali sussidi non potrà mai essere maggiore di quello delle passività di ciascun Comune non ancora estinte al 27 giugno 1906.
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LEGGE 9 luglio 1908, n. 445 (Art. 42 Sui provvedimenti per la Basilicata e la Calabria) — Testo vigente | Portale Normativo