Art. 39
LEGGE 9 luglio 1908, n. 445
In vigore dal 14 ago 1908
La somma di L. 2,100,000 di cui al precedente articolo, sarà stanziata nella parte straordinaria degli stati di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici nella seguente misura:
per l'esercizio finanziario 1909-910. . . L. 400,000
id. 1910-911. . . » 300,000
id. 1911-912. . . » 250,000
id. 1912-913. . . » 250,000
id. 1913-914. . . » 300,000
id. 1914-915. . . » 300,000
id. 1915-916. . . » 300,000
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Totale L. 2,100,000
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Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1908-07-09;445#art-39