Art. 48
LEGGE 9 luglio 1908, n. 445
In vigore dal 14 ago 1908
I privati che vorranno giovarsi di mutui di favore consentiti dalla legge 25 giugno 1906, n. 255 dovranno unire alla domanda la documentazione del possesso legittimo del fabbricato distrutto o danneggiato.
Se la dimostrazione del possesso legittimo non si possa dedurre dai documenti prodotti a corredo della domanda, l'interessato potrà farla con le norme degli della legge 19 giugno 1888, n. 5447 (serie 3ª).
Non è necessaria la prova della libertà del fondo.
L'ipoteca iscritta a garanzia del mutuo è valida di fronte a tutti.
Non occorre l'adesione dei creditori ipotecari o degli usufruttuari nel caso che il proprietario intenda ricostruire lo stabile su di un'area diversa dall'antica.
Il danneggiato ha diritto ad ottenere la concessione del mutuo anche quando intenda ricostruire la propria casa nei nuovi centri su aree concesse ai sensi dell' della presente legge.
Agli effetti dell' della citata legge 25 giugno 1906, basterà la pubblicazione delle domande di mutuo nel giornale degli annunzi giudiziari e l'affissione per 15 giorni all'albo del Comune ove esiste la casa danneggiata o distrutta.
La pubblicazione o l'affissione tiene luogo di notifica.
Per le case da ricostruire nei nuovi centri, il biennio per la somministrazione rateale del mutuo, decorrerà dal giorno del sorteggio delle aree di che all'.
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