Art. 47

LEGGE 9 luglio 1908, n. 445

In vigore dal 14 ago 1908
I termini fissati con l' della legge 11 luglio 1907, n. 534, per la compilazione dei piani regolatori e per la presentazione delle domande di mutuo, sono, rispettivamente, prorogati di due anni e di sei mesi.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1908-07-09;445#art-47

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
LEGGE 9 luglio 1908, n. 445 (Art. 47 Sui provvedimenti per la Basilicata e la Calabria) — Testo vigente | Portale Normativo