Art. 51

LEGGE 9 luglio 1908, n. 445

In vigore dal 14 ago 1908
Le perizie dei lavori che devono essere unite alle domande di mutui, di cui all'art. 22 della legge 25 giugno 1906, n. 255, potranno, a richiesta dell'istituto mutuante, essere sottoposte al riscontro dell'Ufficio del genio civile quando vi sia fondato dubbio che i lavori per i quali è richiesto il mutuo eccedano il limite dello stretto necessario o comprendano opere di abbellimento e di ampliamento. Gli uffici del genio civile coadiuveranno i prefetti ed i sindaci nell'invigilare che nei lavori di ricostruzione o di riparazione delle case danneggiate, pei quali furono concessi mutui, siano osservate le prescrizioni vigenti.
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