Art. 55
LEGGE 9 luglio 1908, n. 445
In vigore dal 14 ago 1908
Gli stanziamenti, di cui ai nn. 3 e 4 della tabella A, annessa alla legge 25 giugno 1906, n. 255, costituiscono un complessivo ed unico fondo, allo scopo di provvedere nella maniera più opportuna all'acquisto dei terreni occorrenti per l'impianto dei poderi dimostrativi e alla costruzione dei fabbricati rurali per i poderi suddetti.
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