Art. 58
LEGGE 9 luglio 1908, n. 445
In vigore dal 14 ago 1908
Il privilegio speciale della legge 23 gennaio 1887, n. 4276, serie 3ª, sarà costituito per la durata del prestito o nel caso di mancato pagamento dell'obbligazione alla scadenza, conserverà efficacia fino alla realizzazione del credito dell'Istituto, senza bisogno di rinnovazione.
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