Art. 62
LEGGE 9 luglio 1908, n. 445
In vigore dal 14 ago 1908
È autorizzata la spesa straordinaria di L. 6,590,000 (sei milionicinquecentonovantamila) da inscrivere nella parte straordinaria del bilancio del Ministero dei lavori pubblici e da ripartire nel modo seguente:
a) L. 1,200,000 per lavori di consolidamento degli abitati indicati nella tabella D unita alla presente legge;
b) L. 1,530,000 per acquisto dell'area occorrente alla ricostruzione totale o parziale degli abitati, indicati nella successiva tabella E, che dovranno trasferirsi totalmente o parzialmente in nuova sede;
c) L. 3,200,000 per aperture di strade e piazze e per la ricostruzione di case comunali, chiese e scuole nei nuovi abitati da costruire;
d) L. 660,000 per spese impreviste e spese del personale adibito ai lavori di consolidamento e di trasferimento di abitati.
Per far fronte alla parte della spesa suaccennata che dovrà erogarsi nella ricostruzione in nuova sede di abitati appartenenti alle provincie della Calabria, il Governo del Re è autorizzato a prelevare la somma di L. 2,600,000 dall'assegnazione fatta con l' della legge 25 giugno 1906, n. 255.
Tale somma sarà trasportata nell'esercizio 1908-909 dal conto residui del relativo capitolo dello stato di previsione della spesa per il Ministero dell'interno al conto residui dei nuovi capitoli da inscrivere, per l'esercizio suaccennato, nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici, in corrispondenza alla tabella C allegata alla presente legge, e costituirà il primo degli stanziamenti in cui la predetta spesa di L. 6,590,000 sarà ripartita come dalla tabella stessa, per gli esercizi 1908-909 al 1914-915 inclusivamente.
La spesa di L. 3,200,000 autorizzata alla lettera c) sarà aumentata degli eventuali concorsi o sussidi che, per effetto delle leggi vigenti, dovranno corrispondersi o verranno accordati dal Ministero dell'istruzione pubblica per le scuole e dal Fondo culto per la chiesa.
Le relative somme saranno versate in tesoreria con imputazione ad uno speciale capitolo dell'entrata ed annualmente portate in aumento al capitolo relativo del bilancio dei lavori pubblici.
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