Art. 61
LEGGE 9 luglio 1908, n. 445
In vigore dal 14 ago 1908
Quando per l'esecuzione di lavori di sistemazione idraulica o forestale in bacini montani di corsi d'acqua, occorra provvedere al rinsaldamento ed al rimboschimento di terreni pascolivi, cespugliati od in qualche modo redditivi, sarà per la temporanea cessione di questi all' Amministrazione governativa assegnata ai proprietari un'annua indennità in somma fissa, tenuto conto del reddito all'epoca dell'inizio del lavoro di rimboschimento.
In caso di mancato accordo, l'indennità sarà liquidata da una Commissione arbitrale costituita a norma dell' della presente legge.
L'indennità decorre dalla data della presa in consegna dei terreni da parte dell'Amministrazione governativa per procedere ai lavori di rinsaldamento e rimboscamento e cessa con la riconsegna al proprietario del terreno rinsaldato e rimboschito, la quale avverrà compiuti e collaudati che siano i lavori.
Il proprietario dei terreni rinsaldati e rimboschiti dovrà compiere le operazioni di governo boschivo in conformità del piano di coltura e di conservazione approvato dal Ministero di agricoltura.
Nessuna indennità sarà corrisposta per la presa in possesso di quei terreni che fossero riconosciuti non produttivi di reddito.
Se all'atto della consegna dei terreni rinsaldati e rimboschiti risultasse, per effetto dei lavori eseguiti, un permanente deprezzamento del fondo in confronto alle condizioni anteriori, l'indennità spettante al proprietario sarà, in caso di mancato accordo, determinata nei modi prescritti dalla legge sulle espropriazioni.
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