Art. 60
LEGGE 9 luglio 1908, n. 445
In vigore dal 14 ago 1908
Le Provincie e i Comuni possono essere autorizzati ad anticipare, provvedendovi direttamente, l'esecuzione delle opere pubbliche di loro interesse contemplato dalle leggi 31 marzo 1904, n. 340, e 25 giugno 1906, n. 255, e dalla presente.
Il rimborso della spesa, anticipata dallo Provincie e dai Comuni sarà fatto senza interessi dallo Stato negli esercizi finanziari in cui l'opera avrebbe dovuto eseguirsi secondo il piano regolatore e nella misura degli stanziamenti per ciascun esercizio previsti nel piano medesimo.
Il versamento allo Stato dell'eventuale contributo posto a carico delle Provincie, per le opere la cui esecuzione sia stata anticipata ai sensi del presente articolo, sarà effettuato a decorrere dall'esercizio finanziario immediatamente successivo a quello in cui avrà avuto luogo il pagamento di rimborso della spesa anticipata.
I progetti dei lavori saranno compilati a cura della Provincia o dei Comuni, che dovranno pure provvedere alla direzione e sorveglianza dei lavori.
In ciascun progetto sarà computata, per spesa di compilazione, di direzione e sorveglianza, una somma corrispondente al decimo dell'ammontare dei lavori e delle espropriazioni.
Il collaudo delle opere sarà eseguito, con le norme vigenti per i lavori di conto dello Stato, da un funzionario del genio civile, il quale dovrà accertare che l'opera sia bene eseguita ed in corrispondenza al progetto approvato dal Ministero.
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